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Multe stradali non sempre giuste: come contestarle

Spesso le multe possono essere annullate: ce lo spiega lo studio legale Rienzi, citando anche la sentenza della Cassazione 5078/2023

Multe stradali non sempre giuste: come contestarle

Gianluca GuglielmottiGianluca Guglielmotti

13 giu 2023

Lo Studio Legale Rienzi ha organizzato in collaborazione con il Codacons un interessante webinar dedicato alle multe stradali. Nello specifico, si è parlato di come, spesso, le sanzioni siano ingiuste e possano essere contestate. Ne è un esempio il recente caso di un automobilista che, multato per eccesso di velocità, ha ottenuto la cancellazione della multa in seguito a una sentenza della Corte di Cassazione.          

Multe, come contestarle: ricorso al prefetto o al giudice di pace

I metodi per opporsi a una multa sono due: fare ricorso al prefetto o al giudice di pace. Nel primo caso, il ricorso è gratuito e va presentato entro 60 giorni dalla notifica della sanzione. In caso di accettazione del ricorso, gli atti vengono archiviati e la multa non dev’essere pagata; se, invece, il ricorso viene respinto, si dovrà pagare una somma non inferiore al doppio della multa. In questo caso si può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al giudice di pace. Inoltre, si deve pagare il contributo unificato in base all’importo della sanzione: fino a 1033 euro, il contributo è pari a 43 euro; da 1033 a 1100 43 euro + 27 euro di spese; da 1100,01 a 5200, 98 euro + 27 di spese; da 5200,01 a 15.493,71, 237 euro + spese 27 euro. Se il giudice di pace respinge il ricorso, viene applicata una multa di importo uguale o superiore rispetto a quella iniziale. In questo caso, si può impugnare la decisione in Tribunale. Lo Studio Rienzi consiglia, comunque, di farsi consigliare da un avvocato o associazione consumatori. Spesso ne vale la pena, come vedremo tra poche righe.

Multa per eccesso di velocità annullata: il posizionamento dell’autovelox era illegittimo

Durante il webinar è stato citato dall’Avv. Mariangela Servino un interessante caso, concluso a febbraio 2023 con la sentenza della Cassazione 5078/2023. A un soggetto è stata notificata una multa per eccesso di velocità: l’automobilista circolava alla velocità di 86 km/h su via XX Settembre, a Bresso (MI), dove il limite è di 70 km/h. L’avvocato ha presentato, quindi, ricorso al Giudice di Pace appellandosi all’articolo 4 del Codice della Strada, secondo il quale i dispositivi di rilevazione elettronica della velocità (autovelox) possono essere installati solo su autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento (a scorrimento veloce). Secondo l’articolo 2 comma 3 lettera D del CDS, poi, una STRADA URBANA DI SCORRIMENTO è “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.”. Inizialmente rigettato, il ricorso è stato poi accolto dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto il motivo fondato proprio per via della conformazione della strada dove era stato superato il limite di velocità: trattandosi di strada a unica carreggiata con doppia striscia continua, e non a due carreggiate indipendenti separate da spartitraffico, questa non poteva essere considerata strada urbana di scorrimento. Con la sentenza del 17 febbraio 2023, n. 5078, quindi, la Cassazione ha annullato la sanzione.

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